Legislazione
Nel 2001 è stata approvata la legge di tutela globale n. 38 (“Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli – Venezia Giulia”), che rappresenta un punto di svolta nello status di questa comunità.
Più di recente, nel 2007, la legge regionale 26 (“Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena”) ha recepito i contenuti della legge statale.
Queste due leggi, insieme alla legge quadro 482/1999 (“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”) che include la minoranza slovena tra le dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute, regolano i diritti fondamentali della comunità nazionale slovena in Italia in conformità all’articolo 6 della Costituzione italiana, che sancisce il principio di tutela delle minoranze linguistiche, e alla normativa europea e internazionale in materia.
Inoltre, a tutela della comunità nazionale slovena in Italia, esistono leggi specifiche per la scuola con lingua d’insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (le più importanti sono la 1012/1961 e la 932/1973), oltre a normative per l’uso dello sloveno in tribunale.
La legge di tutela 38/2001
La legge di tutela 38/2001 determina un nuovo status giuridico della comunità nazionale slovena in Italia, in quanto i suoi membri godono oggi di uguali diritti indipendentemente dalle tre province di residenza. La tutela giuridica si basa sul principio territoriale e si applica in 32 comuni presenti nelle tre province, inclusi nel DPR del 12 settembre 2007. L’organo che controlla l’attuazione delle disposizioni di tutela è il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena. Il Comitato ha sede a Trieste presso la Presidenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è stato istituito ai sensi della legge di tutela 38/2001.
La legge 38/2001 indica le principali aree di tutela per l’uso pubblico della lingua slovena e lo sviluppo della comunità di minoranza, che si possono così sintetizzare:
- il diritto all’istruzione, all’educazione e alla formazione in lingua slovena;
- il diritto all’uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione, comprese carte d’identità e modulistica bilingui e la possibilità di utilizzare lo sloveno con il personale dei pubblici uffici;
- il diritto all’uso della lingua slovena in forma orale e scritta negli organi collegiali e nelle assemblee elettive (ad es. nei consigli comunali);
- il diritto al bilinguismo visibile negli spazi pubblici con segnaletica e tabelle bilingui;
- il diritto al ripristino di nomi e cognomi e di toponimi locali nella forma originaria slovena;
- il diritto a esprimere l’identità nazionale anche con simboli quali l’esposizione della bandiera slovena nei luoghi pubblici, accanto a quella italiana, europea e regionale;
- il diritto a media pubblici e privati propri quali giornali, tv e radio e un’attività editoriale in lingua slovena;
- il diritto a organizzazioni e associazioni, comprese organizzazioni di riferimento e organizzazioni sindacali e di categoria;
- il diritto a modalità facilitate per l’elezione dei rappresentanti politici;
- il diritto all’esercizio di attività economiche;
- il diritto alla tutela contro la discriminazione.